Art. 3
3 / 18Registrazione dei PEPP
In vigore dal 23 ago 2022
1. La COVIP è l'autorità nazionale competente a ricevere le domande di registrazione dei PEPP presentate dai fornitori di PEPP aventi sede legale in Italia.
2. La decisione di registrazione dei PEPP è assunta dalla COVIP sentite le seguenti autorità:
a) la Banca d'Italia, con riferimento ai fornitori di PEPP di cui all', paragrafo 1, lettere a), d), e) ed f), del regolamento (UE) 2019/1238;
b) l'IVASS, con riferimento ai fornitori di PEPP di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1238.
3. La COVIP è l'autorità nazionale competente a adottare una decisione di annullamento della registrazione del PEPP ai sensi dell' del regolamento (UE) 2019/1238. La decisione di annullamento è adottata sentite le autorità di cui al comma 2, secondo quanto ivi previsto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-03;114#art-3