Art. 18 · Disposizioni finali

Art. 18

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Disposizioni finali

In vigore dal 23 ago 2022
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La COVIP, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. In merito alle contribuzioni versate annualmente ai PEPP italiani e ai sottoconti italiani dei PEPP esteri, è dovuto alla COVIP da parte dei fornitori di PEPP il contributo previsto dall', comma 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Resta fermo quanto previsto dall', comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 agosto 2022 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Cartabia, Ministro della giustizia Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Cartabia
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