Art. 17 · Risoluzione stragiudiziale delle controversie

Art. 17

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Risoluzione stragiudiziale delle controversie

In vigore dal 23 ago 2022
1. Fermo restando, con riferimento alla distribuzione di PEPP, quanto previsto dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 187.1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i fornitori di PEPP aventi sede legale in Italia aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie per la risoluzione delle controversie con la clientela aventi a oggetto diritti ed obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/1238, nonché dal presente decreto e dal contratto, per i soggetti ivi considerati. 2. Ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui al comma 1 possono aderire anche i soggetti nei cui confronti la COVIP esercita la propria attività di vigilanza ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per le controversie insorte con aderenti e beneficiari in merito all'applicazione della normativa in materia di previdenza complementare e ai relativi contratti. 3. La COVIP determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo II-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui a commi 1 e 2, nonché i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità e indipendenza dello stesso. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità e l'effettività della tutela. Il Regolamento di cui al presente comma definisce anche gli importi posti a carico dei ricorrenti alle procedure medesime. 4. Per le controversie disciplinate dal regolamento di cui al comma 3, il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui ai commi 1 e 2 è alternativo all'esperimento della procedura prevista dall', comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.
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