Art. 16 · Norme di coordinamento fiscale

Art. 16

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Norme di coordinamento fiscale

In vigore dal 23 ago 2022
1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 1, la lettera e-bis), è sostituita dalla seguente: «e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall' del medesimo decreto, nonché ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238, alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione del medesimo regolamento. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti di cui al primo periodo sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238;»; b) all'articolo 50, comma 1, la lettera h-bis) è sostituita dalla seguente: «h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, comunque erogate, nonché quelle derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238;»; c) all'articolo 52, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni di cui all' e quelle di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e, per le prestazioni derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP), quelle previste dalle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2019/1238;». 2. All'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono aggiunte le seguenti: «, e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238»; b) al terzo periodo, le parole «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «e, dai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al secondo periodo». 3. All' del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole «decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,» sono inserite le seguenti: «dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238»; b) al comma 3, dopo le parole «fondi pensione» sono inserite le seguenti: «, da prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238». 4. All', comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, dopo le parole «decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,» sono inserite le seguenti: «dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238». 5. All'articolo 32, comma 3, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole «Forme di previdenza complementare» sono aggiunte le seguenti: «, prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238». 6. All', comma 134, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole «decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,» sono aggiunte le seguenti: «ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238». 7. All', primo comma 1, del decreto del Presidenza della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,» sono aggiunte le seguenti: «nonché di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238,». 8. All', comma 2-ter, secondo periodo, della Tariffa, Parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole «fondi pensione» sono aggiunte le seguenti: «, dei prodotti pensionistici individuali paneuropei di cui al regolamento (UE) 2019/1238». 9. All', comma 494, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole «decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» sono aggiunte le seguenti: «e ai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238». 10. All' della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 94, è aggiunto il seguente: «94-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 92 a 94 e da 95-bis a 95-quater si applicano ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238». 11. All', comma 184-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e quelli ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedenti i limiti indicati all', commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, o quelli indicati dalle disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 2019/1238. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all', comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, nonché ai fini dell'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2019/1238.». 12. All'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo le parole «forme pensionistiche complementari» sono aggiunte le seguenti: «i fornitori di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238».
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