Art. 10
10 / 18Condizioni relative alla fase di accumulo
In vigore dal 23 ago 2022
1. Il finanziamento dei sottoconti italiani di PEPP può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del risparmiatore in PEPP, del datore di lavoro o del committente. Il finanziamento da parte del datore di lavoro o del committente è consentito solo su base volontaria. Nel caso di soggetti fiscalmente a carico, il finanziamento dei sottoconti italiani PEPP può essere attuato dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.
2. I contributi di cui al comma 1 sono deducibili, ai sensi dell' del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. Ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto delle contribuzioni effettuate a forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all' articolo 105, comma 1, del citato TUIR. I contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all' del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Per la parte dei contributi versati al PEPP che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il limite di cui al primo periodo, il contribuente comunica al fornitore di PEPP, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.
3. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell' del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel comma 2.
4. Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di apertura del sottoconto italiano, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di apertura del sottoconto italiano, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di apertura del sottoconto italiano e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui. Ai fini del calcolo dei predetti limiti concorrono le deduzioni fruite con riferimento alla contribuzione alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
5. La contribuzione al PEPP può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza del risparmiatore in PEPP, a condizione che alla data del pensionamento risulti effettuata la contribuzione per almeno un anno al sottoconto italiano. È fatta salva la facoltà del risparmiatore in PEPP di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche PEPP.
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