Art. 1
1 / 18Definizioni
In vigore dal 23 ago 2022
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP);
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), in particolare l'articolo 20;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP»: un prodotto ai sensi dell', paragrafo 1, punto 2), del regolamento (UE) 2019/1238;
b) «fornitore di PEPP»: l'impresa finanziaria di cui all', paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2019/1238;
c) «distributore di PEPP»: un soggetto di cui all', paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2019/1238;
d) «depositario»: il soggetto di cui all', paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) 2019/1238;
e) «Stato membro ospitante del fornitore di PEPP»: uno Stato membro di cui all', paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) 2019/1238;
f) «EIOPA»: l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010;
g) «Consob»: la Commissione nazionale per le società e la borsa;
h) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
i) «IVASS»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
l) «contratto PEPP»: il contratto di cui all', paragrafo 1, punto 4), del regolamento (UE) 2019/1238;
m) «conto PEPP»: il conto pensionistico individuale di cui all', paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2019/1238;
n) «sottoconto»: la sezione nazionale di cui all', paragrafo 1, punto 23), del regolamento (UE) 2019/1238;
o) «sottoconto italiano»: il sottoconto conforme ai requisiti e alle condizioni stabilite dal presente decreto legislativo;
p) «risparmiatore in PEPP»: la persona fisica di cui all', paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2019/1238;
q) «beneficiario di PEPP»: la persona fisica di cui all', paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2019/1238;
r) «cliente PEPP»: il soggetto di cui all', paragrafo 1, punto 7), del regolamento (UE) 2019/1238;
s) «prestazioni pensionistiche PEPP»: le prestazioni di cui all', paragrafo 1, punto 9) del regolamento (UE) 2019/1238;
t) «rendita»: la somma di cui all', paragrafo 1, punto 13) del regolamento (UE) 2019/1238;
u) «prelievo»: l'importo di cui all', paragrafo 1, punto 14) del regolamento (UE) 2019/1238;
v) «capitale»: il montante finale accumulato nel sottoconto italiano al raggiungimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla prestazione pensionistica PEPP.
z) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-03;114#art-1