Art. 4 · Disposizione transitoria

Art. 4

4 / 5

Disposizione transitoria

In vigore dal 19 ago 2022
1. Le disposizioni di cui al secondo periodo e seguenti dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1988, come modificato dal comma 1, lettera a) dell', sono applicabili ai consiglieri nominati e in servizio alla data di entrata in vigore del presente articolo ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1988, nel testo vigente antecedentemente alla medesima data. A tal fine si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere vincolante del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, su proposta del presidente della sezione di controllo interessata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-07-14;107#art-4