Art. 9 · Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
Capo I

Art. 9

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Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

In vigore dal 15 lug 2022
1. All' del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole «di regolazione della crisi o dell'insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza»; b) al comma 2, primo periodo, le parole «di regolazione della crisi o dell'insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza»; c) al comma 3, lettere a) e c), le parole «attività impresa» sono sostituite dalle seguenti: «attività d'impresa». 2. L' del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente: « (Trasferimento del centro degli interessi principali). - 1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale.». 3. All', comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «Quando una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza è stata aperta» sono sostituite dalle seguenti: «Quando un procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza è stato aperto».
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