Art. 8 · Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
Capo I

Art. 8

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Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

In vigore dal 15 lug 2022
1. All' del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente «1. L'imprenditore che ha all'estero il centro degli interessi principali può essere ammesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o assoggettato a una procedura di insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analoga procedura all'estero, quando ha una dipendenza in Italia.»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-06-17;83#art-8