Art. 42 · Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
Capo I

Art. 42

42 / 52

Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

In vigore dal 15 lug 2022
1. All'articolo 356, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al terzo periodo le parole «, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352» sono soppresse. 2. All'articolo 358, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole «di cui all'articolo 16-bis, commi 9-quater, 9-quinquies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228» sono soppresse; b) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «e) in caso di procedura che presenta elementi transfrontalieri, delle correlate esperienze e competenze acquisite e, in particolare, della capacità di rispettare gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/848, di comunicare e cooperare con i professionisti che gestiscono le procedure di insolvenza e con le autorità giudiziarie o amministrative di un altro Stato membro, nonché delle risorse umane e amministrative necessarie per far fronte a casi potenzialmente complessi.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-06-17;83#art-42