Art. 30 · Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV, sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
Capo I

Art. 30

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Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV, sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

In vigore dal 15 lug 2022
1. All'articolo 216 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, come sostituito dall', comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147: 1) al primo periodo, dopo le parole «anche avvalendosi di soggetti specializzati,» sono inserite le seguenti: «sulla base delle stime effettuate ai sensi del comma 1, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati» e le parole «con le modalità stabilite con ordinanza dal giudice delegato» sono soppresse; 2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il curatore informa il giudice delegato dell'andamento delle attività di liquidazione nelle relazioni di cui all'articolo 130, comma 9.»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il curatore può proporre nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.»; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il curatore effettua la pubblicità, sul portale delle vendite pubbliche, dell'avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico o della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile e può ricorrere anche a ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita. Il termine può essere ridotto, previa autorizzazione del giudice delegato, esclusivamente nei casi di assoluta urgenza.»; d) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo periodo, dopo le parole «L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito» sono inserite le seguenti: «nell'avviso di cui al comma 5 o»; 2) al secondo periodo, dopo le parole «Le offerte di acquisto sono efficaci anche se inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito» sono inserite le seguenti: «nell'avviso di cui al comma 5 o»; e) al comma 9, come modificato dall', comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «della documentazione relativa alla vendita»; f) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «12. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del comma 2.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-06-17;83#art-30