Art. 29 · Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
Capo I

Art. 29

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Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

In vigore dal 15 lug 2022
1. All'articolo 213 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, al primo e al secondo periodo, la parola «centottanta» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta»; b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «In questo caso, il curatore» sono inserite le seguenti: «notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e»; c) al comma 5, secondo periodo, la parola «dodici» è sostituita dalla seguente: «otto»; d) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.»; e) al comma 8, le parole «previsti dal programma di liquidazione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5»; f) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «9. Se il curatore ha rispettato i termini di cui al comma 5, nel calcolo dei termini di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, non si tiene conto del tempo necessario per il completamento della liquidazione».
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