Art. 1 · Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
Capo I

Art. 1

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Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

In vigore dal 15 lug 2022
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'; Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, ed in particolare l', comma 1, e l'allegato A, n. 22; Vista la direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza); Visto il regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza; Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155; Visto il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, recante disposizioni integrative e correttive a norma dell', comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155; Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 e, in particolare, gli articoli 30-ter, 30-quater, 30-quinquies e 30-sexies; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 17 marzo 2022; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 1 aprile 2022; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 15 giugno 2022; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto legislativo: Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 1. All', comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) "crisi": lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi»; b) la lettera g) è abrogata; c) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) "gruppo di imprese": l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto;»; d) dopo la lettera m) è inserita la seguente: «m-bis) "strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza": le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi»; e) alla lettera n), le parole «delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza previste» sono sostituite dalle seguenti: «degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti»; f) alla lettera o), le parole «una delle procedure di regolazione della crisi di impresa» sono sostituite dalle seguenti: «uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza»; g) dopo la lettera o), è inserita la seguente: «o-bis) « "esperto": il soggetto terzo e indipendente, iscritto nell'elenco di cui all', comma 3 e nominato dalla commissione di cui al comma 6 del medesimo , che facilita le trattative nell'ambito della composizione negoziata»; h) alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza»; i) alla lettera q), le parole «gli effetti delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza»; l) la lettera u) è abrogata.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-06-17;83#art-1