Art. 7
7 / 27Rappresentante autorizzato
In vigore dal 16 lug 2022
1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato a eseguire i compiti specificati nel mandato stesso. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i compiti seguenti:
a) conservare la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di cinque anni da quanto è stato conferito il mandato, per consentire eventuali controlli da parte del Ministero dello sviluppo economico e delle autorità di vigilanza dei mercati degli Stati membri;
b) fornire al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità di vigilanza dei mercati degli Stati membri, su richiesta motivata, le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto alle disposizioni di cui all';
c) cooperare con il Ministero dello sviluppo economico e le autorità di vigilanza dei mercati degli Stati membri, su loro richiesta, all'attuazione delle iniziative intraprese per rendere conformi ai requisiti di accessibilità applicabili i prodotti che rientrano nel loro mandato.
2. L'ottemperanza agli obblighi previsti dall' e l'elaborazione della documentazione tecnica di cui al medesimo articolo non possono rientrare nel mandato del rappresentante autorizzato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-05-27;82#art-7