Art. 3 · Requisiti di accessibilità

Art. 3

3 / 27

Requisiti di accessibilità

In vigore dal 16 lug 2022
1. I prodotti di cui all', comma 2, devono essere conformi ai requisiti di accessibilità di cui alle sezioni I e, salvo i terminali self-service, II dell'allegato I. 2. I servizi di cui all', comma 3, devono essere conformi ai requisiti di accessibilità di cui alle sezioni III e IV dell'allegato I. 3. Le microimprese che forniscono servizi sono esentate dall'osservanza dei requisiti di accessibilità di cui al comma 2. 4. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, definisce apposite linee guida per facilitare l'applicazione delle misure nazionali in materia di accessibilità dei prodotti e dei servizi da parte delle microimprese, previa consultazione delle stesse. 5. La raccolta delle comunicazioni di emergenza di cui all', comma 4, deve essere conforme agli specifici requisiti di accessibilità previsti dalla sezione V dell'allegato I.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-05-27;82#art-3