Art. 25
25 / 27Norme transitorie e finali
In vigore dal 11 ago 2023
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 28 giugno 2025. Fino al 28 giugno 2030 i fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che utilizzavano in modo legittimo prima di tale data per fornire servizi analoghi. I contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025 possono essere mantenuti invariati fino alla loro scadenza, ma per non più di cinque anni da tale data.
2. I terminali self-service utilizzati in modo legittimo dai fornitori di servizi per la fornitura di servizi prima del 28 giugno 2025 possano continuare a essere utilizzati per la fornitura di servizi analoghi fino alla fine della loro vita economica utile, ma per non più di venti anni dalla loro messa in funzione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, ultimo periodo, dell', a decorrere dal 28 giugno 2025, ai soggetti che erogano i servizi disciplinati dal presente decreto non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3-bis, comma 3, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 4, commi 2 e 2-bis, della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
4. All' della legge 9 gennaio 2004, n. 4, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. I siti web e le applicazioni mobili realizzati dai soggetti erogatori di cui all', comma 1-bis, sono adeguati alle disposizioni della presente legge in materia di rispetto dei requisiti di accessibilità entro il 5 novembre 2022.».
4-bis. Le autorità di vigilanza di cui al presente decreto comunicano alla Commissione, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione medesima di redigere la relazione di cui all'articolo 33 della direttiva (UE) 2019/882.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-05-27;82#art-25