Art. 18 · Prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità

Art. 18

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Prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità

In vigore dal 11 ago 2023
1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico sia in possesso di sufficienti elementi per ritenere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, valuta il prodotto rispetto a ciascuno dei requisiti applicabili in base al presente decreto. Gli operatori economici interessati cooperano a tal fine con il Ministero dello sviluppo economico. Se il Ministero dello sviluppo economico accerta che il prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente decreto, richiede all'operatore economico di adottare le misure correttive per renderlo conforme entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura della non conformità, da esso stabilito. Qualora l'operatore economico interessato non abbia adottato misure correttive adeguate entro il termine indicato, il Ministero indica all'operatore un termine supplementare ragionevole per procedere al ritiro del prodotto dal mercato. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le procedure per l'attuazione del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dall' del regolamento (CE) n. 765/2008. 3. Qualora ritenga che la non conformità non sia limitata al territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure imposte all'operatore economico. 4. L'operatore economico garantisce che siano adottate le opportune misure correttive nei confronti dei prodotti non conformi che ha messo a disposizione sul mercato dell'Unione. 5. Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al comma 1, ultimo periodo, il Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul mercato nazionale o per ritirarlo. Esso informa, senza ritardo, la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure. 6. Le informazioni di cui al comma 5 includono tutti gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e i requisiti di accessibilità ai quali il prodotto non è conforme, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, il Ministero dello sviluppo economico indica se la non conformità sia dovuta: a) alla mancata rispondenza del prodotto ai requisiti di accessibilità applicabili; b) alle carenze del prodotto con riferimento al rispetto delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche di cui all' che conferiscono la presunzione di conformità. 6-bis. Nei casi di avvio della procedura ai sensi dell' della direttiva (UE) 2019/882 da parte dell'autorità di un altro Stato membro, il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le sue obiezioni. 7. Qualora, decorsi novanta giorni dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 5, secondo periodo, non vengano sollevate obiezioni nè dalla Commissione nè da altro Stato membro contro la misura provvisoria adottata dal Ministero dello sviluppo economico, tale misura è da ritenersi giustificata. Il Ministero dello sviluppo economico provvede affinché siano adottate senza ritardo le opportune misure restrittive, quali il ritiro del prodotto dal mercato. 8. Al fine di supportare le funzioni attribuite al Ministero per lo sviluppo economico mediante l'implementazione, la gestione e la manutenzione di un sistema informativo è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-05-27;82#art-18