Art. 14
14 / 27Presunzione di conformità
In vigore dal 16 lug 2022
1. I prodotti e i servizi che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità del presente decreto contemplati da tali norme o parti di esse.
2. I prodotti e i servizi conformi alle specifiche tecniche o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità del presente decreto nella misura in cui dette specifiche tecniche o parti di esse contemplano tali requisiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-05-27;82#art-14