Art. 14 · Presunzione di conformità

Art. 14

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Presunzione di conformità

In vigore dal 16 lug 2022
1. I prodotti e i servizi che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità del presente decreto contemplati da tali norme o parti di esse. 2. I prodotti e i servizi conformi alle specifiche tecniche o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità del presente decreto nella misura in cui dette specifiche tecniche o parti di esse contemplano tali requisiti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-05-27;82#art-14