Art. 12 · Obblighi del fornitore di servizi

Art. 12

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Obblighi del fornitore di servizi

In vigore dal 16 lug 2022
1. Il fornitore di servizi progetta e fornisce i servizi in conformità ai requisiti di accessibilità di cui all', comma 2. Nei servizi di cui all', comma 1, lettera e), è assicurata, ove possibile, la disponibilità di più canali sensoriali. 2. Il fornitore di servizi predispone le informazioni necessarie in conformità dell'allegato IV indicando le modalità con le quali sono soddisfatti requisiti di accessibilità. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico in forma scritta e orale, anche in modo da essere accessibili a persone con disabilità. Il fornitore di servizi conserva dette informazioni finché il servizio è operativo. 3. I siti web e le applicazioni mobili che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale indicano anche i percorsi accessibili alle persone con disabilità. 4. Fatto salvo quanto previsto dall' il fornitore di servizi predispone le misure necessarie a garantire la costante conformità della prestazione ai requisiti di accessibilità tenendo conto delle variazioni delle caratteristiche della fornitura del servizio, dei requisiti di accessibilità applicabili e delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento alle quali il servizio è dichiarato conforme ai requisiti di accessibilità. 5. In caso di non conformità, il fornitore di servizi adotta le misure correttive necessarie per rendere il servizio conforme ai requisiti di accessibilità di cui all', comma 2. Qualora il servizio non sia conforme ai requisiti di accessibilità, il fornitore di servizi ne informa immediatamente l'Agenzia per l'Italia Digitale e le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui fornisce il servizio, indicando, in particolare, i requisiti rispetto ai quali il servizio non è conforme e le misure correttive adottate. 6. Il fornitore di servizi, su richiesta motivata dell'Agenzia per l'Italia Digitale e delle autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui fornisce il servizio, comunica le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del servizio ai requisiti di accessibilità applicabili e, ove richiesto, collabora con esse all'attuazione delle iniziative intraprese per rendere il servizio conforme ai requisiti di accessibilità.
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