Art. 3 · Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313

Art. 3

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Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313

In vigore dal 28 giu 2022
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', dopo la lettera h) sono inserite le seguenti: «h-bis) «impronte digitali» sono le impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito; h-ter) «immagine del volto» è l'insieme delle immagini digitalizzate del volto di una persona;»; b) all': 1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di nascita», è inserita la seguente: «cittadinanza,» e le parole: «e per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «, per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, per la persona di cui non è nota la cittadinanza e per l'apolide»; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Quando le informazioni sulla cittadinanza della persona condannata non sono note, o quando la persona condannata è un apolide, nell'estratto ne è fatta specifica menzione.»; c) all'articolo 5-ter, comma 1, lettera c), dopo il numero 2, è inserito il seguente: «2-bis) immagine del volto della persona condannata;»; d) all'articolo 19, comma 5-bis: 1) alla lettera c), dopo le parole: «Paesi terzi», sono inserite le seguenti: «, a persone di cui non è nota la cittadinanza»; 2) alla lettera d), dopo le parole: «Paesi terzi», sono inserite le seguenti: «, a persone di cui non è nota la cittadinanza»; 3) alla lettera e), dopo le parole: «Paesi terzi», sono inserite le seguenti: «, persone di cui non è nota la cittadinanza»; 4) dopo la lettera f), è inserita la seguente: «f-bis) risponde alle richieste di informazioni sul casellario giudiziale formulate da un cittadino di Paese terzo, da una persona di cui non è nota la cittadinanza e da un apolide alle condizioni e secondo le modalità previste dagli del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74;»; e) all'articolo 25-ter, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Il cittadino di Paese terzo, la persona di cui non è nota la cittadinanza e l'apolide che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale acquisiscono da esso le informazioni relative alle condanne pronunciate nei loro confronti nei limiti previsti dagli del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.»; f) all'articolo 28-bis: 1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Nella risposta alla richiesta di informazioni da parte della pubblica amministrazione in ordine ad un cittadino di Paese terzo, ad una persona di cui non è nota la cittadinanza e ad un apolide sono riportate le informazioni sulle condanne acquisite alle condizioni e secondo le modalità previste dagli del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.»; 2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. La pubblica amministrazione di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale nei confronti di un cittadino di Paese terzo, di una persona di cui non è nota la cittadinanza e di un apolide cittadino italiano acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne acquisite alle condizioni e secondo le modalità previste dagli del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.»; g) all'articolo 42, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Quando, in conseguenza di modifiche normative intervenute nella disciplina degli scambi tra i casellari giudiziali europei ovvero di atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea per la disciplina di tali scambi, occorre aggiornare le regole procedurali di carattere tecnico-operativo, il Ministero della giustizia provvede con uno o più decreti emanati ai sensi del comma 1-bis all'adeguamento delle regole procedurali ivi indicate»; h) all'articolo 43, al comma 1, le parole «o ad un cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea,» sono sostituite dalle seguenti: «ad un cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, ad una persona di cui non è nota la cittadinanza o ad un apolide,».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-05-27;76#art-3