Art. 12
12 / 14Disposizioni in materia di assunzione di personale per l'attuazione dell'Assegno unico e universale
In vigore dal 31 dic 2021
Disposizioni in materia di assunzione di personale
per l'attuazione dell'Assegno unico e universale
1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 300 unità da inquadrare nell'Area C - posizione economica C1 del Comparto Funzioni Centrali - Sez. Enti pubblici non economici.
2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a euro 8.015.336 per l'anno 2022 e a euro 16.030.671 annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede ai sensi dell'.
3. L'INPS pone in essere tutte le iniziative di semplificazione e di informazione all'utenza utilizzando le banche dati presenti negli archivi dell'Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un'eventuale erogazione d'ufficio dell'assegno.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-12-29;230#art-12