Art. 7 · Sospensione dei certificati di qualifica dell'Unione

Art. 7

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Sospensione dei certificati di qualifica dell'Unione

In vigore dal 22 gen 2022
1. Su segnalazione della Autorità di pubblica sicurezza, l'autorità competente può sospendere temporaneamente la validità nel territorio nazionale di un certificato di qualifica dell'Unione, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. 2. L'autorità competente registra senza ritardo le sospensioni nella banca dati di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-12-16;237#art-7