Art. 7
7 / 12Sospensione dei certificati di qualifica dell'Unione
In vigore dal 22 gen 2022
1. Su segnalazione della Autorità di pubblica sicurezza, l'autorità competente può sospendere temporaneamente la validità nel territorio nazionale di un certificato di qualifica dell'Unione, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.
2. L'autorità competente registra senza ritardo le sospensioni nella banca dati di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-12-16;237#art-7