Art. 6 · Riconoscimento

Art. 6

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Riconoscimento

In vigore dal 22 gen 2022
1. I certificati di qualifica dell'Unione di cui agli della direttiva (UE) 2017/2397 e i libretti di navigazione di cui all'articolo 22 della medesima direttiva, rilasciati dalle autorità competenti di Stati membri, sono validi su tutte le vie navigabili interne nazionali. 2. I certificati di qualifica e i libretti di navigazione rilasciati conformemente al regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno, sono validi, se rilasciati sulla scorta dei medesimi requisiti prescritti della direttiva (UE) 2017/2397, su tutte le vie navigabili interne nazionali. 3. I certificati di qualifica e i libretti di navigazione rilasciati conformemente alle norme nazionali di un Paese terzo sono validi su tutte le vie navigabili interne nazionali, se la Commissione europea ha adottato atti di esecuzione che concedono il loro riconoscimento nell'Unione. Fino all'adozione di tali atti, i certificati di qualifica e i libretti di navigazione rilasciati conformemente alle norme nazionali di un Paese terzo che prevedono obblighi identici a quelli della direttiva (UE) 2017/2397, compresi quelli stabiliti dall'articolo 38, paragrafi 1 e 3, della stessa direttiva, sono validi su tutte le vie navigabili interne, fatte salve la procedura e le condizioni di cui all', paragrafi 4 e 5, della direttiva (UE) 2017/2397. 4. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, quando ritiene che un Paese terzo non adempia più alle disposizioni dell' della direttiva (UE) 2017/2397, ne informa immediatamente la Commissione europea, precisando i motivi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-12-16;237#art-6