Art. 3
3 / 12Definizioni
In vigore dal 22 gen 2022
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «certificato di qualifica dell'Unione»: certificato rilasciato da un'autorità competente di uno Stato membro attestante che l'interessato risponde alle prescrizioni di cui alla direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017;
b) «conduttore di nave»: membro del personale di coperta qualificato per condurre imbarcazioni sulle vie navigabili interne degli Stati membri e per avere la responsabilità generale della navigazione a bordo, nonché per l'equipaggio, i passeggeri e il carico;
c) «Convenzione STCW»: la convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, resa esecutiva con la legge 21 novembre 1985, n. 739;
d) «esperto di gas naturale liquefatto»: persona qualificata per partecipare alle operazioni di rifornimento di imbarcazioni che utilizzano gas naturale liquefatto come combustibile o per essere conduttori di tali imbarcazioni;
e) «esperto di navigazione passeggeri»: persona che presta servizio a bordo della nave ed è qualificata per adottare misure in situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri;
f) «giornale di bordo»: registro ufficiale dei viaggi effettuati da un'imbarcazione e dal suo equipaggio di cui all', numero 20), della direttiva (UE) 2017/2397;
g) «imbarcazione»: qualsiasi nave o galleggiante speciale;
h) «immersione»: la distanza verticale in metri fra il punto più basso dello scafo, esclusa la chiglia o altri attacchi fissi, e la linea di massima immersione;
i) «larghezza»: la larghezza massima dello scafo in metri, misurata esternamente al fasciame (esclusi ruote a pale, parabordi fissi e simili);
l) «libretto di navigazione»: registro personale contenente i dati relativi alla carriera lavorativa di un membro di equipaggio, in particolare il tempo di navigazione e i viaggi effettuati, di cui all', numero 19), della direttiva (UE) 2017/2397;
m) «libretto di navigazione attivo» o «giornale di bordo attivo»: libretto di navigazione o giornale di bordo in cui si possono registrare dati;
n) «lunghezza»: la lunghezza massima dello scafo in metri, esclusi il timone e il bompresso;
o) «membri del personale di coperta»: persone che partecipano alla conduzione generale di imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne dell'Unione e svolgono vari compiti, quali i compiti relativi alla navigazione, al controllo della conduzione dell'imbarcazione, alla movimentazione del carico, allo stivaggio, al trasporto passeggeri, alla meccanica navale, alla manutenzione e alla riparazione, alla comunicazione, alla salute e alla sicurezza e alla protezione dell'ambiente, che non sono addette esclusivamente alla conduzione dei motori, delle gru o delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
p) «nave»: qualsiasi nave destinata alla navigazione interna o alla navigazione marittima;
q) «nave passeggeri»: una nave costruita e attrezzata per trasportare più di dodici passeggeri;
r) «rimorchiatore»: qualsiasi nave appositamente costruita per le operazioni di rimorchio;
s) «spintore»: qualsiasi nave appositamente costruita per provvedere alla propulsione a spinta di un convoglio;
t) «tempo di navigazione»: periodo temporale, misurato in giorni, che i membri del personale di coperta hanno trascorso a bordo durante un viaggio su un'imbarcazione su vie navigabili interne nazionali, comprese le attività di carico e scarico che richiedono operazioni di navigazione attiva, e che è stato convalidato dall'autorità competente;
u) «vie navigabili interne nazionali»: le vie navigabili interne di cui all'Allegato I del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-12-16;237#art-3