Art. 2 · Ambito applicazione

Art. 2

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Ambito applicazione

In vigore dal 22 gen 2022
1. Il presente decreto si applica ai membri del personale di coperta, agli esperti di gas naturale liquefatto e agli esperti di navigazione passeggeri dei seguenti tipi di imbarcazioni sulle vie navigabili interne: a) navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri; b) navi per le quali il prodotto fra lunghezza, larghezza e immersione è pari o superiore in volume a 100 metri cubi; c) rimorchiatori e spintori destinati a: 1) rimorchiare o spingere navi di cui alle lettere a) e b); 2) rimorchiare o spingere galleggianti speciali; 3) spostare navi di cui alle lettere a) e b) o galleggianti speciali; d) navi passeggeri; e) navi per le quali è richiesto un certificato di approvazione ai sensi della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; f) galleggianti speciali. 2. Il presente decreto non si applica alle persone: a) che navigano per sport o svago; b) che partecipano alla conduzione di traghetti che non si muovono autonomamente; c) che partecipano alla conduzione di imbarcazioni utilizzate dalle forze armate, dalle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, dalla protezione civile, dalle amministrazioni delle vie navigabili, dai servizi antincendio e da altri servizi di emergenza; d) che effettuano esclusivamente percorsi entro una zona geografica limitata di interesse locale, se la distanza dal punto di partenza non supera mai i dieci chilometri, o percorsi su base stagionale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-12-16;237#art-2