Art. 2
2 / 12Ambito applicazione
In vigore dal 22 gen 2022
1. Il presente decreto si applica ai membri del personale di coperta, agli esperti di gas naturale liquefatto e agli esperti di navigazione passeggeri dei seguenti tipi di imbarcazioni sulle vie navigabili interne:
a) navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri;
b) navi per le quali il prodotto fra lunghezza, larghezza e immersione è pari o superiore in volume a 100 metri cubi;
c) rimorchiatori e spintori destinati a:
1) rimorchiare o spingere navi di cui alle lettere a) e b);
2) rimorchiare o spingere galleggianti speciali;
3) spostare navi di cui alle lettere a) e b) o galleggianti speciali;
d) navi passeggeri;
e) navi per le quali è richiesto un certificato di approvazione ai sensi della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) galleggianti speciali.
2. Il presente decreto non si applica alle persone:
a) che navigano per sport o svago;
b) che partecipano alla conduzione di traghetti che non si muovono autonomamente;
c) che partecipano alla conduzione di imbarcazioni utilizzate dalle forze armate, dalle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, dalla protezione civile, dalle amministrazioni delle vie navigabili, dai servizi antincendio e da altri servizi di emergenza;
d) che effettuano esclusivamente percorsi entro una zona geografica limitata di interesse locale, se la distanza dal punto di partenza non supera mai i dieci chilometri, o percorsi su base stagionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-12-16;237#art-2