Art. 10 · Disposizioni tariffarie

Art. 10

10 / 12

Disposizioni tariffarie

In vigore dal 22 gen 2022
1. Le spese relative alle attività delle commissioni di esame istituite dalle autorità competenti per l'accertamento delle competenze professionali, in particolare in relazione alla previsione di cui all', comma 2, lettera a) nonché gli oneri connessi al rilascio dei certificati di cui all', sono a carico dei richiedenti. 2. Con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le tariffe a carico dei richiedenti i servizi di cui al comma 1, sulla base del costo effettivo del servizio reso, nonché le modalità di versamento e di adeguamento delle medesime tariffe, da prevedersi con cadenza almeno biennale. 3. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 2 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai fini della copertura delle spese sostenute per le attività di cui al comma 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-12-16;237#art-10