Art. 6 · Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35

Art. 6

6 / 15

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35

In vigore dal 31 dic 2021
Modifiche all' del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 1. All', comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, le parole: «di cui all', comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ricadente nell'ambito di applicazione del presente decreto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) sovrintende alla gestione dei suddetti dati.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-15;213#art-6