Art. 4
4 / 15Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
In vigore dal 31 dic 2021
Modifiche all' del decreto legislativo
15 marzo 2011, n. 35
1. All' del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Ispezioni di sicurezza stradale periodiche)»;
b) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'organo competente esegue ispezioni di sicurezza stradale periodiche con frequenza sufficiente a garantire livelli adeguati di sicurezza per l'infrastruttura stradale oggetto di applicazione del presente decreto, comunque in ogni caso, almeno ogni cinque anni.»;
c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. L'organo competente garantisce la sicurezza dei tratti della rete stradale contigui alle gallerie oggetto del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, attraverso ispezioni di sicurezza stradale congiunte, con la partecipazione dei soggetti competenti coinvolti nell'attuazione del presente decreto e del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. Le ispezioni di sicurezza stradale congiunte sono eseguite con una frequenza sufficiente a garantire livelli di sicurezza adeguati, e comunque, almeno ogni sei anni.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-15;213#art-4