Art. 6
6 / 29Bollette e informazioni di fatturazione
In vigore dal 26 dic 2021
1. I clienti finali hanno il diritto di ricevere dai propri fornitori bollette e informazioni di fatturazione accurate, facilmente comprensibili, chiare, concise, di facile consultazione e idonee a facilitare confronti con i servizi offerti da altri fornitori. I clienti finali hanno altresì il diritto di ricevere, su loro specifica ed espressa richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile da parte del fornitore sul modo in cui una determinata bolletta è stata compilata. La spiegazione deve risultare particolarmente chiara e dettagliata in caso di bollette non basate sui consumi effettivi di energia elettrica.
2. I clienti finali ricevono le bollette e le informazioni di cui al comma 1 in maniera gratuita.
3. I clienti finali possono chiedere al proprio fornitore di ricevere le bollette e le informazioni di cui al comma 1 in formato elettronico, anche mediante posta elettronica ordinaria, e hanno diritto di accedere a soluzioni flessibili per il pagamento delle bollette.
4. In caso in cui il contratto di fornitura preveda variazioni dei prodotti e dei servizi offerti ovvero del prezzo di fornitura, ciò è indicato nella bolletta, unitamente alla data della prevista variazione.
5. Le bollette e le informazioni di fatturazione trasmesse soddisfano i requisiti minimi indicati nell'Allegato I al presente decreto. Il Gestore dei servizi energetici S.p.a., secondo modalità stabilite dall'ARERA e in raccordo con gli strumenti di confronto delle offerte di cui all', rende disponibile ai clienti finali uno strumento di comparabilità delle informazioni sulla composizione del mix di fonti energetiche utilizzate per la produzione di energia elettrica fornita dalle imprese di vendita.
6. L'ARERA, con uno o più atti regolatori adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni rappresentative iscritte nel Registro del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, stabilisce le misure tecniche e di dettaglio necessarie al fine di rendere effettivi i diritti di cui al presente articolo, predisponendo altresì schemi-tipo di bollette e informazioni di fatturazione. Con i medesimi provvedimenti di cui al periodo precedente possono essere altresì previsti requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati dal comma 5 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;210#art-6