Art. 5
5 / 29Diritti contrattuali dei clienti finali
In vigore dal 24 gen 2026
1. I clienti finali hanno il diritto di acquistare energia elettrica dal produttore o dal fornitore di loro scelta, anche se stabilito nel territorio di un diverso Stato membro, purchè siano rispettate le norme in materia di scambi e di bilanciamento. I clienti finali possono stipulare più di un contratto di fornitura o più di un accordo di condivisione dell'energia allo stesso tempo, a condizione che siano stabiliti i necessari punti di connessione e di misurazione. I clienti finali hanno il diritto di avere più di un punto di misurazione e di fatturazione in corrispondenza dei propri locali.
2. I clienti finali, ferme e impregiudicate le norme di diritto nazionale e di diritto dell'Unione europea a tutela dei consumatori, beneficiano dei diritti contrattuali previsti dai commi seguenti.
2-bis. Fermo restando quanto previsto all', commi 62 e 63, della legge 4 agosto 2017, n. 124, tutti i clienti finali hanno diritto a concludere, su richiesta, un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso della durata di almeno un anno con almeno un fornitore e con qualsiasi fornitore che abbia più di 200.000 clienti finali.
3. I clienti finali hanno il diritto a che i contratti di fornitura di energia elettrica da loro conclusi indichino, in maniera chiara e agevolmente comprensibile:
a) l'identità, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo del fornitore nonché i contatti dell'assistenza ai consumatori;
b) i servizi forniti, i livelli di qualità dei servizi e la data dell'allacciamento iniziale;
c) i servizi di manutenzione ricompresi nel contratto;
d) i mezzi disponibili al fine di ottenere informazioni aggiornate sulle tariffe vigenti, sugli addebiti per i servizi accessori di manutenzione e sui servizi a pacchetto;
e) la durata-base del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione degli effetti del contratto e dei singoli servizi da questo previsti, ivi compresi i prodotti o i servizi a pacchetto, nonché l'eventuale facoltà, per il cliente, di risolvere in anticipo il contratto senza oneri;
f) l'indennizzo e le modalità di rimborso previsti nel caso in cui i livelli di qualità previsti dal contratto non siano raggiunti, ivi compresi i casi di fatturazione imprecisa o tardiva;
g) le forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie e le relative modalità procedimentali;
h) le informazioni sui diritti spettanti al cliente, ivi incluse le informazioni sulla gestione dei reclami e su tutti gli altri aspetti di cui al presente comma, le quali devono essere chiaramente indicate anche sulla fattura e sul sito web del fornitore.
h-bis) se il prezzo è fisso, variabile o dinamico;
h-ter) il prezzo totale e, per i contratti a prezzo fisso a tempo determinato nonché per quelli a prezzo dinamico, le singole componenti del prezzo;
h-quater) informazioni riguardanti i pagamenti una tantum, le promozioni, i servizi aggiuntivi e gli sconti, se previsti dall'offerta, ivi compresi, nell'offerta relativa a contratti a tempo determinato e a prezzo fisso, le opportunità, i costi e i rischi derivanti dalla stipula di contratti di questo tipo, nonché la eventuale necessità di installare un contatore di energia elettrica adeguato;
h-quinquies) la possibilità per il cliente finale di avvalersi di una delle associazioni dei consumatori di cui all'elenco dell'articolo 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005 che, per finalità statutarie, operano nella tutela dei consumatori, per la gestione del proprio reclamo ovvero per l'assistenza nelle procedure per la gestione extragiudiziale delle controversie con il fornitore attraverso la conciliazione paritetica ovvero il servizio di conciliazione ARERA e le altre forme di assistenza gratuita previste.
4. Il cliente finale ha diritto a ricevere, prima della conclusione o della proroga del contratto, un documento informativo recante una sintesi, scritta in un linguaggio semplice e conciso, dei diritti di cui al comma 3 e delle ulteriori condizioni contrattuali. Le eventuali condizioni che importano limitazioni dei diritti del cliente finale, fatta eccezione per i diritti di cui al comma 3, sono debitamente evidenziate all'interno del documento informativo. La violazione del presente comma, ad opera del fornitore, è causa di nullità del contratto di fornitura. La nullità opera soltanto in favore del cliente finale e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.
5. I clienti finali hanno il diritto di ricevere dal fornitore una comunicazione chiara, comprensibile e tempestiva dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e della loro facoltà di recedere dal contratto. In caso di adeguamento del prezzo di fornitura, i clienti finali devono essere altresì informati, in via diretta, dei motivi e prerequisiti dell'adeguamento e della sua entità, con un preavviso di almeno due settimane ovvero di almeno un mese, qualora si tratti di clienti civili, rispetto alla data di applicazione del medesimo adeguamento. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui al presente comma, le variazioni dei corrispettivi che derivano da indicizzazione o adeguamento automatico degli stessi non determinati dal fornitore.
6. Nelle ipotesi indicate dal comma 5, il cliente finale può recedere dal contratto, con dichiarazione inviata al fornitore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante posta elettronica, anche ordinaria, entro il termine indicato dal fornitore, comunque non inferiore a dieci giorni lavorativi, decorrente dal ricevimento della comunicazione prevista dal presente comma. La comunicazione indica gli indirizzi, ivi compreso almeno un indirizzo di posta elettronica ordinaria, ai quali la dichiarazione di recesso può essere trasmessa.
7. I fornitori trasmettono ai clienti finali informazioni chiare e trasparenti sui prezzi e sulle tariffe praticati, nonché sulle condizioni contrattuali generalmente praticate. I clienti finali controparti di contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso hanno diritto:
a) su richiesta, di partecipare alla gestione della domanda e alla condivisione dell'energia nonché di prendere parte a meccanismi di flessibilità del sistema elettrico nazionale;
b) a che i fornitori non modifichino unilateralmente in maniera sfavorevole per i clienti le condizioni contrattuali economiche e di durata nè risolvano i contratti prima della scadenza.
8. I fornitori offrono ai clienti finali diversi metodi di pagamento. Il metodo di pagamento prescelto dal cliente finale non può in ogni caso determinare indebite discriminazioni. Le eventuali differenze negli oneri relativi ai diversi metodi di pagamento e ai differenti sistemi di prepagamento devono essere oggettive, non discriminatorie e proporzionate e, in ogni caso, non possono superare i costi diretti a carico del beneficiario legati all'uso di un determinato metodo di pagamento o di un determinato sistema di prepagamento. L'accesso a sistemi di prepagamento non può determinare condizioni svantaggiose.
9. I moduli o formulari recano condizioni contrattuali eque e trasparenti e sono redatti in un linguaggio semplice e univoco e non prevedono ostacoli, anche esterni al contratto, all'esercizio dei diritti dei clienti finali e dei diritti attribuiti dal presente articolo. È ostacolo vietato ai sensi del presente comma anche la sottoposizione al cliente finale di un'eccessiva documentazione contrattuale.
10. I clienti finali hanno diritto a un buon livello di prestazione dei servizi e di gestione dei propri eventuali reclami da parte dei fornitori, in modo semplice, equo e rapido.
11. I clienti finali hanno diritto di essere prontamente e adeguatamente informati sui propri diritti derivanti dagli obblighi di servizio pubblico universale imposti ai fornitori.
12. I clienti civili hanno diritto di essere informati in modo adeguato dai fornitori sulle misure alternative alla disconnessione del servizio, con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista per l'interruzione della fornitura, comunque non inferiore a un mese.
Le misure alternative possono consistere in fonti di sostegno, in sistemi di prepagamento, in audit energetici, in servizi di consulenza energetica, in piani di pagamento alternativi, in consulenze per la gestione dell'indebitamento e in moratorie e non comportano, in ogni caso, costi supplementari per i clienti interessati.
13. I clienti finali ricevono una fattura di conguaglio definitivo dal fornitore entro sei settimane dall'effettuato cambio di fornitore.
14. L'Autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente (di seguito: ARERA), con uno o più atti regolatori da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le misure necessarie al fine di rendere effettivi i diritti di cui al presente articolo.
14-bis. L'ARERA assicura la tutela dal rischio di interruzione della fornitura di energia elettrica dei clienti vulnerabili e in condizione di povertà energetica.
15. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;210#art-5