Art. 28 · Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano

Art. 28

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Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano

In vigore dal 26 dic 2021
Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano 1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 novembre 2021 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Cingolani, Ministro della transizione ecologica Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Cartabia, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Cartabia
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