Art. 27 · Clausola di invarianza

Art. 27

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Clausola di invarianza

In vigore dal 26 dic 2021
1. Dall'attuazione del presente decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;210#art-27