Art. 20
20 / 29Obblighi di servizio pubblico per le imprese elettriche di produzione
In vigore dal 26 dic 2021
Obblighi di servizio pubblico
per le imprese elettriche di produzione
1. Al comma 1 dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 ottobre 2003, n. 290, le parole «in stato di perfetta efficienza» sono sostituite dalle seguenti: «in condizioni tali da garantire l'affidabilità operativa».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 ottobre 2003, n. 290, sono aggiunti i seguenti commi:
«1-bis. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, adottati ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'ARERA, sono disciplinati i procedimenti di autorizzazione per la messa fuori servizio degli impianti, o parti di essi, di produzione di energia elettrica e di accumulo di energia, e sono definiti:
a) gli obblighi di servizio pubblico, di cui all', comma 2, lettera a) della legge 23 agosto 2004, n. 239, a carico dei gestori degli impianti di produzione di energia elettrica e di accumulo di energia, sulla base delle caratteristiche tecnologiche degli impianti stessi;
b) i criteri e le modalità con cui il gestore della rete di trasmissione nazionale valuta preventivamente, in relazione agli effetti stimabili, la domanda di messa fuori servizio di determinati impianti, tenendo conto degli obblighi di cui alla lettera a) e delle ricadute sul sistema elettrico in relazione alla sicurezza, all'adeguatezza e ai costi necessari per la chiusura degli impianti;
c) i criteri per la compensazione dei costi fissi a carico dei gestori di impianti di produzione per i quali la domanda di messa fuori servizio definitiva non può essere accolta dal Ministro della transizione ecologica con la decorrenza richiesta dal produttore, per motivi di sicurezza del sistema elettrico nazionale, limitatamente al tempo strettamente necessario a dotare il sistema di risorse sostitutive;
d) le modalità e le tempistiche con cui il gestore della rete di trasmissione nazionale predispone, aggiorna e rende disponibili al Ministero della transizione ecologica le proprie valutazioni in materia di sicurezza e di adeguatezza del sistema elettrico nazionale.».
«1-ter. Le misure assunte ai sensi del precedente comma sono immediatamente comunicate dal Ministero della transizione ecologica alla Commissione europea, con adeguata motivazione in ordine ai possibili effetti delle misure stesse sulla concorrenza nazionale e internazionale nei mercati dell'energia elettrica e dei servizi connessi. Il Ministero della transizione ecologica informa la Commissione europea, con cadenza almeno biennale, delle eventuali modifiche apportate alle misure in questione.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;210#art-20