Art. 18
18 / 29Sviluppo di capacità di stoccaggio
In vigore dal 11 ago 2023
1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di massimizzare l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e di favorirne l'integrazione nei mercati dell'energia elettrica e dei servizi ancillari, nonché al fine di assicurare la maggiore flessibilità del sistema, il Gestore della rete di trasmissione nazionale, in coordinamento con i Gestori delle reti di distribuzione, sottopone all'approvazione del Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA, e fornendone informazione alle regioni e province autonome, una proposta di progressione temporale del fabbisogno di capacità di stoccaggio, articolato per le zone rilevanti della rete di trasmissione, tenendo conto dei fabbisogni già individuati del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, della presumibile concentrazione geografica delle richieste di connessione alla rete elettrica di impianti di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare non programmabili, degli sviluppi di rete e delle esigenze di servizio. Ai fini della valutazione della proposta di progressione temporale del fabbisogno di capacità di stoccaggio di cui al presente comma, il Ministero della transizione ecologica può avvalersi del supporto tecnico di Ricerca sul sistema energetico S.p.a.
2. La proposta distingue il fabbisogno, oltre che su base geografica, anche sotto il profilo del tipo di accumulo in relazione al tipo di funzione cui si riferisce il fabbisogno.
3. In relazione allo sviluppo della capacità di stoccaggio è definito, ai sensi del comma 6, un sistema di approvvigionamento a lungo termine basato su aste concorrenziali, trasparenti, non discriminatorie, svolte dal Gestore della rete di trasmissione nazionale e orientate a minimizzare gli oneri per i clienti finali, regolato dai seguenti principi:
a) l'approvvigionamento riguarda capacità di stoccaggio di nuova realizzazione, secondo aste periodiche e contingenti di capacità;
b) l'approvvigionamento è effettuato secondo criteri di neutralità tecnologica nel rispetto dei requisiti tecnici definiti da Gestore della rete di trasmissione nazionale, in funzione degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo e dei vincoli di sicurezza;
c) in esito alle aste, è riconosciuta ai titolari della capacità di stoccaggio aggiudicata una remunerazione annua per tutto l'orizzonte temporale di lungo termine previsto dalle aste stesse, a fronte dell'obbligo di rendere disponibile tale capacità a soggetti terzi per la partecipazione ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi connessi;
d) l'aggiudicazione in esito alle aste è subordinata al rilascio di apposita garanzia prestata dai soggetti aggiudicatari.
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 GIUGNO 2023, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 103.
5. La capacità di stoccaggio realizzata ai sensi del presente articolo è allocata attraverso una piattaforma centralizzata, organizzata e gestita dal Gestore dei mercati energetici, secondo criteri di mercato trasparenti e non discriminatori. I proventi dell'allocazione sono utilizzati per la riduzione dei corrispettivi per la copertura dei costi di approvvigionamento della capacità di stoccaggio.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce i criteri e le condizioni sulla base dei quali il Gestore della rete di trasmissione nazionale, entro i successivi sei mesi, elabora e presenta al Ministro della transizione ecologica per la relativa approvazione una proposta di disciplina del sistema di approvvigionamento di cui al comma 2, prevedendo una fase sperimentale di avvio del sistema. L'attuazione della misura è subordinata alla approvazione da parte della Commissione europea.
7. L'ARERA, con uno o più atti regolatori adottati entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, individua inoltre:
a) i criteri di aggiudicazione della capacità di stoccaggio di energia elettrica, tenendo conto dei costi di investimento, dei costi operativi, delle diverse tecnologie, nonché di una equa remunerazione del capitale investito;
b) le modalità di copertura dei costi di approvvigionamento della capacità di stoccaggio, attraverso meccanismi tariffari idonei a minimizzare gli oneri per i clienti finali;
c) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 13 GIUGNO 2023, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 103;
d) le condizioni in base alle quali la capacità di stoccaggio aggiudicata è resa disponibile al mercato attraverso la piattaforma organizzata di cui al comma 5, nonché i criteri e le condizioni per l'organizzazione e il funzionamento della piattaforma medesima;
e) le modalità di utilizzo della capacità di stoccaggio da parte degli operatori di mercato, anche attraverso gli aggregatori;
f) le modalità per il monitoraggio degli effetti del sistema di approvvigionamento sul sistema e sui mercati, anche in relazione all'obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo di integrazione delle fonti rinnovabili.
8. Il Gestore dei mercati energetici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'ARERA di cui al comma 7, lettera d), elabora e sottopone all'approvazione del Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA, una proposta per l'organizzazione e la gestione della piattaforma di cui al comma 5, tenendo conto dei requisiti tecnici e dei vincoli definiti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale.
9. La costruzione e l'esercizio degli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata con gli effetti e secondo le modalità procedimentali e le condizioni previste dall' del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
10. Ai fini dell'applicazione dell' del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, l'uso delle acque per l'esercizio degli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio si qualifica quale uso per sollevamento a scopo di riqualificazione di energia. In caso di impianto idroelettrico di accumulo mediante pompaggio che si avvale con continuità dell'apporto di acqua, tramite una derivazione da un corso naturale che alimenta il serbatoio di monte, lo scopo predominante è l'uso per sollevamento a scopo di riqualificazione di energia.
11. I commi 4 e 5 dell'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono abrogati. Restano tuttavia fermi gli effetti prodotti dal predetto comma 4 dell'articolo 36 anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;210#art-18