Art. 13 · Formazione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica e gestione del rischio del fornitore

Art. 13

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Formazione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica e gestione del rischio del fornitore

In vigore dal 24 gen 2026
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono stabiliti le condizioni e i criteri per l'applicazione ai clienti finali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di prezzi zonali definiti in base agli andamenti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti gli indirizzi per la definizione, da parte dell'ARERA, di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali, che tenga conto del contributo alla flessibilità e all'efficienza del sistema nonché delle esigenze di promozione della concorrenza nel mercato, a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuità con il calcolo del prezzo unico nazionale. 1-bis. I fornitori di energia elettrica a clienti finali sono tenuti: a) a predisporre e mettere in atto strategie di copertura finalizzate a limitare il rischio di insostenibilità economica dei contratti sottoscritti con i clienti finali a causa della volatilità dei prezzi di approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica, secondo principi di diligenza individuati dall'ARERA; b) ad intraprendere le azioni idonee a limitare il rischio di interruzione della fornitura. 1-ter. L'ARERA, nell'ambito dei propri poteri ispettivi e sanzionatori di cui alla legge 16 novembre 1995, n. 481, verifica il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e b). 2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 DICEMBRE 2023, N. 181, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 FEBBRAIO 2024, N. 11.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;210#art-13