Capo II
Art. 69
21 / 73Principio di specialità
In vigore dal 25 dic 2021
1. In considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale perseguiti, tenendo conto dell'esigenza di incoraggiare l'uso efficace e la gestione efficiente delle radiofrequenze, di adottare misure proporzionate agli obiettivi, di incoraggiare investimenti efficienti in materia di infrastrutture, promovendo innovazione, e di adottare misure rispettose e tali da non ostacolare lo sviluppo dei mercati emergenti, le disposizioni del presente testo unico in materia di reti utilizzate per la diffusione di servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui all', comma 2, costituiscono disposizioni speciali, e prevalgono, ai sensi dell', comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche, su quelle dettate in materia dal medesimo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208#art-69