Art. 57 · Disposizioni applicative in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana
Titolo VII

Art. 57

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Disposizioni applicative in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana

In vigore dal 2 mag 2024
1. Con regolamento dei Ministri delle imprese e del made in Italy e della cultura, adottato ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'Autorità, è stabilita, sulla base di principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza ed efficacia, la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana, con particolare riferimento a uno o più elementi quali la cultura, la storia, l'identità, la creatività, la lingua ovvero i luoghi. 2. Il regolamento di cui al presente articolo è adottato entro il 30 giugno 2024 ed è aggiornato a cadenza almeno triennale, anche sulla base delle relazioni annuali predisposte rispettivamente dall'Autorità ai sensi dell', comma 6, e dalla direzione generale cinema e audiovisivo, del Ministero della cultura, ai sensi dell', comma 6, della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei risultati raggiunti dalle opere promosse mediante l'assolvimento degli obblighi di investimento e all'efficacia delle condizioni contrattuali impiegate.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208#art-57