Art. 56 · Attribuzioni dell'Autorità
Titolo VII

Art. 56

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Attribuzioni dell'Autorità

In vigore dal 2 mag 2024
1. Con uno o più regolamenti dell'Autorità, adottati nella sua funzione di autorità di regolazione indipendente, sono altresì stabilite: a) le specifiche relative alla definizione di produttore indipendente di cui all', comma 1, lettera t); b) le ulteriori definizioni e specificazioni delle voci che rientrano negli introiti netti e nei ricavi complessivi annui di cui all', commi 1 e 4, con particolare riferimento alle modalità di calcolo nel caso di offerte aggregate di contenuti a pagamento riconducibili a soggetti che sono al contempo fornitori di servizi di media audiovisivi e piattaforme commerciali, fermo restando il rispetto del principio della responsabilità editoriale; c) le modalità tecniche di assolvimento degli obblighi di cui agli , tenuto conto dello sviluppo del mercato, della disponibilità delle opere, nonché delle tipologie e caratteristiche delle opere audiovisive e delle tipologie e caratteristiche dei palinsesti e delle linee editoriali dei fornitori di servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento, nel caso di palinsesti che includono opere cinematografiche, alle opere cinematografiche europee; d) le misure finalizzate a rafforzare meccanismi di mercato funzionali a una maggiore concorrenza, anche mediante l'adozione di specifiche regole dirette a evitare situazioni di conflitto di interessi tra produttori e agenti che rappresentino artisti e a incentivare la pluralità di linee editoriali; e) le procedure dirette ad assicurare sia l'adozione di meccanismi semplici e trasparenti nei rapporti tra fornitori di servizi media audiovisivi e Autorità, anche mediante la predisposizione e la pubblicazione online dell'apposita modulistica, sia un sistema efficace di monitoraggio e controlli; f) le modalità della procedura istruttoria e la graduazione dei richiami formali da comunicare prima dell'irrogazione delle sanzioni, nonché i criteri di determinazione delle sanzioni medesime sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, anche tenuto conto della differenziazione tra obblighi di programmazione e obblighi di investimento. 2. I fornitori di servizi di media audiovisivi possono chiedere all'Autorità deroghe agli obblighi di cui al presente titolo, illustrandone i motivi e fornendo ogni utile elemento a supporto nel caso in cui ricorrano una o più delle seguenti circostanze: a) il carattere tematico del palinsesto o del catalogo non consente di rispettare le quote di cui al presente titolo; b) il fornitore di servizi media audiovisivi ha una quota di mercato o di fatturato inferiore ad una determinata soglia stabilita dall'Autorità con regolamento; c) il fornitore di servizi di media audiovisivi non ha realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio; d) gli obblighi risultano comunque impraticabili o ingiustificati alla luce della natura o dell'oggetto del servizio di media audiovisivi erogato da determinati fornitori. 3. Gli obblighi di cui al presente titolo sono verificati su base annua dall'Autorità, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'Autorità medesima con proprio regolamento. In ogni caso, qualora un fornitore di servizi di media audiovisivi non abbia interamente assolto gli obblighi previsti nel corso dell'anno considerato, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo in aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente può essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta nell'anno successivo. 4. Ai fini di cui al comma 3, l'Autorità comunica annualmente a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi il raggiungimento della quota annuale ovvero l'eventuale oscillazione in difetto da recuperare nell'anno successivo ovvero l'eventuale superamento della quota stessa da conteggiare nell'anno successivo. 5. Restano ferme le sanzioni di cui all', in caso di mancato recupero della quota in difetto nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore al 15 per cento della quota dovuta nell'anno di riferimento. 6. L'Autorità presenta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'assolvimento degli obblighi di promozione delle opere audiovisive europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a pagamento, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Nella relazione si dà conto, inoltre, dei dati relativi alle verifiche degli obblighi d'investimento in opere di espressione originale da parte dei fornitori di servizi media e audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in altro Stato membro. La relazione fornisce, altresì, i dati e gli indicatori micro e macroeconomici del settore rilevanti ai fini della promozione delle opere europee, quali i volumi produttivi in termini di ore trasmesse, il fatturato delle imprese di produzione, i ricavi dei servizi di media audiovisivi, la quota e l'indicazione delle opere europee e di espressione originale italiana presenti nei palinsesti e nei cataloghi, il numero di occupati nel settore della produzione dei servizi di media audiovisivi, la circolazione internazionale di opere, il numero di deroghe richieste, accolte e rigettate, con le relative motivazioni, nonché le tabelle di sintesi in cui sono indicate le percentuali degli obblighi di investimento assolti dai diversi fornitori che offrono servizi al pubblico italiano, con le relative opere europee e di espressione originale italiana.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208#art-56