Titolo VII
Art. 54
59 / 73Obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari
In vigore dal 2 mag 2024
1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riservano al preacquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee, prodotte da produttori indipendenti una quota dei propri introiti netti annui in Italia non inferiore al 12,5 per cento. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, secondo le ulteriori specifiche contenute nel regolamento dell'Autorità. Con il medesimo regolamento l'Autorità indica le voci di costo eleggibili ai fini dell'adempimento degli obblighi di investimento.
2. Una sotto quota pari alla metà della quota di cui al comma 1 è riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.
3. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riservano altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari al 3 per cento dei propri introiti netti annui, come definiti ai sensi del comma 1.
Una percentuale pari al 75 per cento di tale quota è riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti che programmano opere cinematografiche in maniera non significativa e residuale, secondo criteri di soglia annuali contenuti nel regolamento dell'Autorità.
4. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva al preacquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti una quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al 17 per cento. Tali ricavi sono quelli derivanti dal canone relativo all'offerta radiotelevisiva, nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi, e secondo le ulteriori specifiche contenute in un regolamento dell'Autorità.
5. Una sotto quota pari alla metà delle quote di cui al comma 4 è riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.
6. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riserva altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 4, pari ad almeno il 4,2 per cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai sensi del comma 4.
7. L'85 per cento delle quote di cui al comma 6 è riservato alla coproduzione ovvero al preacquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti
8. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva a opere prodotte da produttori indipendenti e specificamente destinate ai minori una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 4, di cui almeno il 65 per cento è riservato a opere d'animazione.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti aventi un fatturato o un pubblico di modesta entità, secondo criteri di soglia contenuti in un regolamento dell'Autorità.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208#art-54