Art. 53 · Obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari
Titolo VII

Art. 53

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Obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari

In vigore dal 2 mag 2024
1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari riservano alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite. 2. Alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, è riservata una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 nella misura: a) della metà, per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale; b) di un terzo, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari. 3. Nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle 23:00, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte. Almeno un quarto di tale quota è riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. Le quote e le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208#art-53