Titolo VII
Art. 53
58 / 73Obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari
In vigore dal 2 mag 2024
1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari riservano alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite.
2. Alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, è riservata una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 nella misura:
a) della metà, per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
b) di un terzo, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari.
3. Nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle 23:00, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte. Almeno un quarto di tale quota è riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.
Le quote e le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208#art-53