Art. 47 · Disposizioni sulle televendite
Capo III

Art. 47

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Disposizioni sulle televendite

In vigore dal 25 dic 2021
1. Sono vietate le televendite contenenti messaggi che vilipendono la dignità umana, comportano discriminazioni fondate su sesso, etnia o nazionalità, offendono convinzioni religiose e politiche, inducono a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o per la tutela dell'ambiente. È vietata la televendita di sigarette, sigarette elettroniche, contenitori di liquido di ricarica o altri prodotti del tabacco o contenenti nicotina. 2. La televendita, fermo restando quanto previsto all', comma 5, non deve esortare i minori a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minori e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela: a) non esortare direttamente i minori ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità; b) non esortare direttamente i minori a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi; c) non sfruttare la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri; d) non mostrare, senza motivo, minori in situazioni pericolose. 3. Le finestre di televendita sono chiaramente identificate come tali con mezzi ottici e acustici e hanno una durata minima ininterrotta di quindici minuti. Nel caso della radiofonia la durata minima è ridotta a tre minuti. 4. Ai palinsesti dedicati esclusivamente alla pubblicità, alle televendite, ovvero all'autopromozione non si applicano l', commi da 1 a 7, l', comma 2, e l'.
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