Art. 33 · Eventi di particolare rilevanza per la società ed eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico
Titolo IVCapo I

Art. 33

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Eventi di particolare rilevanza per la società ed eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico

In vigore dal 2 mag 2024
1. Il Ministero, sentita l'Autorità, compila una lista degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società, dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale. La lista è comunicata alla Commissione europea secondo quanto previsto dall', paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE. 2. L'Autorità, con propria deliberazione, individua le modalità idonee per assicurare che i fornitori dei servizi di media non esercitino i diritti esclusivi da loro acquistati, in relazione agli eventi di cui al comma 1, in modo da privare una parte consistente del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire gli eventi considerati da tale Stato di rilevanza per la società e per i quali il medesimo Stato assicura la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta integrale o parziale oppure in differita, in forma integrale o parziale. 3. Il Ministero con proprio decreto individua, inoltre, sentita l'Autorità, gli eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, come anche definiti ai sensi dell', comma 1, lettera b), del decreto legislativo del 9 gennaio del 2008, n. 9, offerti, in diretta o in differita, in chiaro o a pagamento, al pubblico italiano, di cui deve essere garantita, a tutela dell'utenza, la fruizione nel rispetto di adeguati standard di regolarità, continuità del servizio e qualità delle immagini, come determinati dall'Autorità ai sensi del comma 4. 4. L'Autorità, d'intesa con il Ministero, determina le condizioni e i parametri di regolarità del servizio e qualità delle immagini, che devono essere assicurati dai fornitori di servizi media audiovisivi che trasmettono gli eventi di cui al comma 3, al fine di garantire l'integrità della rete e soluzioni di interconnessione e modalità di distribuzione del traffico volte ad evitare fenomeni di congestione della rete, secondo modalità eque, ragionevoli, non discriminatorie e proporzionali alla tipologia di servizio. L'operatore e il fornitore di servizi di media audiovisivi predispongono inoltre adeguati, efficaci e tempestivi strumenti di assistenza tecnica, nonché idonee procedure di gestione di reclami, istanze e segnalazioni degli utenti, singoli o associati, conformemente ai criteri e parametri fissati con la medesima delibera dell'Autorità.... 5. L'Autorità vigila sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo,, esercitando le connesse funzioni sanzionatorie di cui all' e di risoluzione extragiudiziali delle controversie ai sensi dell'.

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