Art. 31 · Accessibilità alle persone con disabilità
Titolo IVCapo I

Art. 31

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Accessibilità alle persone con disabilità

In vigore dal 2 mag 2024
1. L'Autorità, sentite le associazioni di categoria e ricorrendo anche a procedure di co-regolamentazione, adotta misure idonee e proporzionate volte ad assicurare che i fornitori dei media audiovisivi rendano i servizi di media progressivamente più accessibili alle persone con disabilità. 2. Al fine di cui al comma 1, i fornitori sviluppano, con periodicità almeno triennale, idonei piani d'azione e riferiscono periodicamente all'Autorità in ordine all'attuazione delle misure assunte. 3. L'Autorità, sentito il Ministero, predispone una relazione per la Commissione europea, da trasmettersi con cadenza triennale. 4. I servizi di media audiovisivi contenenti informazioni di emergenza, inclusi i comunicati e gli annunci pubblici in situazioni di catastrofi naturali, sono sempre forniti in maniera accessibile alle persone con disabilità. 5. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo e delle disposizioni attuative dell'Autorità, la medesima l'Autorità, previa contestazione, diffida il fornitore responsabile ad adeguarsi entro un termine certo. In caso di inottemperanza alla diffida, si applica l', comma 1, lettera q) e comma 2, lettera g). 6. È istituito presso l'Autorità un Punto di contatto unico online, disponibile al pubblico e facilmente accessibile anche per le persone persone con disabilità, allo scopo di fornire informazioni e raccogliere reclami.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208#art-31