Art. 13 bis · Autorizzazione per operatore di rete su frequenze terrestri
Titolo IIICapo I

Art. 13 bis

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Autorizzazione per operatore di rete su frequenze terrestri

In vigore dal 2 mag 2024
1. L'autorizzazione per l'attività di operatore di rete, televisiva o radiofonica, in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito sia nazionale che locale è rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste con regolamento adottato dall'Autorità. 2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per gli operatori di rete dal regolamento adottato dall'Autorità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208#art-13-bis