Titolo III›Capo I
Art. 13 bis
14 / 73Autorizzazione per operatore di rete su frequenze terrestri
In vigore dal 2 mag 2024
1. L'autorizzazione per l'attività di operatore di rete, televisiva o radiofonica, in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito sia nazionale che locale è rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste con regolamento adottato dall'Autorità.
2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per gli operatori di rete dal regolamento adottato dall'Autorità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208#art-13-bis