Titolo II
Art. 12
12 / 73Funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni - Corecom
In vigore dal 25 dic 2021
1. Le funzioni di cui all', commi 1 e 2, sono svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom), organi funzionali dell'Autorità, ai sensi dell', comma 13, della legge n. 249 del 1997.
2. Nello svolgimento di tali funzioni i Comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati territoriali del Ministero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208#art-12