Art. 1 · Oggetto

Art. 1

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Oggetto

In vigore dal 2 mag 2024
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato; Vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi); Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997; Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020», in particolare l'; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» e ss. modifiche; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021; Acquisito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 22 settembre 2021; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 settembre 2021; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Effettuata la notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della cultura, per gli affari regionali e le autonomie; Emana il seguente decreto legislativo: Oggetto 1. Il testo unico dei servizi di media audiovisivi, di seguito denominato: «testo unico», contiene: a) i principi generali per la prestazione di servizi di media digitali audiovisivi e radiofonici e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video o anche solo audio o entrambi, tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica, e internet in tutte le sue applicazioni e dell'evoluzione tecnologica e di mercato; b) le disposizioni in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonché in materia di fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su qualsiasi piattaforma di diffusione, comprese le comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche e i servizi di piattaforma per la condivisione di video o anche solo audio. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MARZO 2024, N. 50.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208#art-1