Art. 49 · Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano
Capo II

Art. 49

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Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano

In vigore dal 15 dic 2021
1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
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