Titolo VI
Art. 47
56 / 58Sistemi di qualificazione degli installatori e soggetti abilitati all'attestazione della prestazione energetica degli edifici
In vigore dal 15 dic 2021
1. All' del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a
biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è
conseguita automaticamente con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell', comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante "Regolamento
concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all'interno degli edifici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008.
1-bis. A decorrere dal 4 agosto 2013, il requisito
tecnico-professionale del possesso di un titolo o attestato
conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di
formazione professionale, di cui all', comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, si intende rispettato quando il titolo o l'attestato di formazione professionale sono rilasciati nel rispetto delle
modalità di cui al presente articolo e dei criteri di cui
all'Allegato 4. Ai fini della presente disposizione, il previo
periodo di formazione alle dirette dipendenze di una impresa del settore è individuato in due anni.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;199#art-47