Titolo III›Capo I
Art. 24
45 / 58Semplificazione del procedimento autorizzativo e delle opere infrastrutturali funzionali alla produzione del biometano
In vigore dal 30 dic 2024
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190.
2. Il biometano, che rispetta le caratteristiche di cui all' del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, prodotto a partire da sostanze classificate come rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facolta' del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;199#art-24