Art. 6
6 / 14Buone pratiche commerciali
In vigore dal 15 dic 2021
1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli , si considerano attuativi dei principi di trasparenza, buona fede e correttezza nelle relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari gli accordi ed i contratti di filiera che abbiano durata di almeno tre anni nonché i contratti di cui all', conformi alle condizioni contrattuali definite nell'ambito degli accordi quadro ovvero che siano conclusi con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria.
2. I contratti di cessione si considerano conformi ai principi di buona fede, correttezza e trasparenza quando sono retti, sia nella loro negoziazione che nella successiva esecuzione, dai seguenti criteri: conformità dell'esecuzione a quanto concordato; correttezza e trasparenza delle informazioni fornite in sede precontrattuale; assunzione ad opera di tutte le parti della filiera dei propri rischi imprenditoriali; giustificabilità delle richieste.
3. Per la vendita dei prodotti agricoli e alimentari oggetto dei contratti di cui al comma 1 possono essere utilizzati messaggi pubblicitari recanti la seguente dicitura: «Prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare».
L'ICQRF, nell'esercizio dei propri poteri di indagine e di accertamento di cui all', verifica la veridicità di tale dicitura e, in caso di riscontro negativo, ne inibisce l'ulteriore utilizzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;198#art-6